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Bonus per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti

L’importo di questo bonus può cambiare in base alla composizione del nucleo familiare ma anche in base al reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008.
Questo, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Con particolare riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, leggera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, il bonus è attribuito per il maggior importo di “euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila”.
Ci sono ovviamente delle scadenze per per richiedere l’agevolazione.Infatti dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, ci sono due alternative:
- chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato “agenzia”.
- coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
Fonte: Disabilinolimit
| This entry was posted by Staff on 20 marzo 2009 at 18:10, and is filed under Cronaca e Sociale. Follow any responses to this post through RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |


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